Statuto
[center]ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI
STATUTO
CAPO I
Principi generali e soci


ART.1 (DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI)

1. L' “Associazione Italiana fra i Terapisti della Riabilitazione ( A.I.T.R.)” - costituita il
giorno 08 giugno 1959 in Roma in via Velletri,10 presso lo studio del notaio Nazzareno
Dobici con repertorio numero A8275, rogito n. 2651 registrato il giorno 11 giugno 1959 agli
atti pubblici di Roma col n. 16950 volume 71/3 - a partire dal giorno 09 Giugno 2002
cambia la propria denominazione in Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) (di seguito
denominata «Associazione»)
2. L’«Associazione», che ha sede in Roma, è Associazione di categoria dei “Fisioterapisti”,
così come definiti dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e dalle successive norme relative
al suddetto profilo professionale. I Fisioterapisti sono i professionisti sanitari che, in
possesso del titolo abilitante di laurea o di diploma universitario, o di altro titolo
equipollente ai sensi della normativa vigente, svolgono in via autonoma, o in collaborazione
con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della
motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi
patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, in regime di libera professione o di
dipendenza da strutture sanitarie pubbliche e private. Possono essere associati anche gli
stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando il loro
titolo sia riconosciuto abilitante in Italia, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base
delle normative dell’Unione Europea. L’Associazione aderisce, quale membro effettivo, alla
World Confederation for Physical Therapy (WCPT) o ad altre associazioni internazionali
aventi medesimi scopi.
3. L'attività dell'«Associazione» è regolata dalle norme del presente Statuto (di seguito
denominato "Statuto") nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi
associativi adottate in conformità di dette norme.
4. L’Associazione non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all’attività associativa.
Essa è un ente non commerciale che può anche svolgere attività di natura commerciale
purché non a carattere prevalente nel rispetto dei limiti di cui all’art. 6 del D. Lgs. 460/97.
5. E' fatto divieto per l’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. E' fatto obbligo per l’Associazione di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
7. La durata dell’«Associazione» è illimitata.
8. E’ stabilita per l’Associazione l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
9. Non è prevista la rivalutabilità della quota o contributo associativo.
10. Norme particolari inerenti alla convocazione ed al funzionamento degli Organi
dell’Associazione, nonché tutti gli aspetti dell' attività associativa non espressamente
disciplinati dallo Statuto, saranno oggetto di appositi regolamenti deliberati dalla Direzione
Nazionale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 25 del presente Statuto
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